La prima Sezione della Suprema corte di Cassazione ha stabilito che: "il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto sul luogo del commesso reato e le successive analisi dei poliformismi del DNA , per l'individuazione del profilo genetico al fine di eventuali confronti, sono utilizzabili quando l'indagine preliminare si svolga contro ignoti, e non sia stato possibile, perciò, osservare le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero previsti dall'art. 360 c.p.p. L'obbligo di dare l'avviso al difensore ricorre solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, da parte del p.m., sia gà stata individuata la persona la persona nei confronti della quale si procede".
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