Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prove - Cass., Sez. I, 31 gennaio 2014 (ud. 8 gennaio 2014), Adamo, con osservazioni a prima letture di C. Santoriello

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La corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il giudice di secondo grado, di fronte ad uno specifico motivo di appello, avrebbe dovuto disporre un accertamento (sebbene non voluto dalle parti), oppure indicare nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali lo stesso non fosse necessario.


L’omessa considerazione da parte dei giudici di appello di una risultanza che potrebbe essere rilevante, se non anche decisiva, sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale, sulla base delle risultanze in atti, sarà possibile disporre o meno opportuni accertamenti.