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La Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 24 aprile scorso nel caso Dusko Ivanovski c. ex Yugoslavia, Repubblica di Macedonia è tornata sulla questione sempre aperta in tema di prove e diritto al contraddittorio.
Il ricorrente si doleva di essere stato condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente sulla base di prove che egli non aveva potuto adeguatamente contrastare. In particolare: il Dusko Ivanovski lamentava di essere stato costretto a “toccare” il contenitore della sostanza stupefacente a lui attribuita e di non avere potuto provare tale costrizione attraverso l’audizione di testimoni la cui ammissione era stata negata dalle Corti nazionali, che avevano ritenuto che non ci fossero ragioni per dubitare di quanto descritto nel rapporto degli investigatori. Il rinvenimento delle impronte digitali era l’elemento di prova fondamentale per l’attribuzione della responsabilità della detenzione illecita di sostanza all’imputato. La Corte ha evidenziato che, per quanto non sia di sua competenza il giudizio sulla ammissibilità delle prove (che resta riservato alle autorità nazionali), il controllo sulla fairness del procedimento, involge la valutazione sulla possibilità di “contraddire” adeguatamente su ogni elemento di prova a carico: il che in qualche caso può condurre a valutare iniqua la mancata ammissione dei testimoni. La acquisizione del rapporto di polizia, senza l’audizione diretta delle persone che avevano effettuato il sequestro è stata ritenuta in contrasto con le garanzie convenzionali in quanto la raccolta di una fonte di prova fondamentale (le impronte digitali sul pacco) era avvenuta sulla base della descrizione effettuata nel rapporto investigativo senza che l’accusato abbia avuto la possibilità di contrastare la genuinità della prova interrogando gli investigatori. La Corte osserva che è “the inability ofthe applicant to challenge the reports of the Bureau as evidence submittedby the public prosecutor, created a disbalance between the defence and theprosecution, thus breaching the principle of equality of arms between thepartiesà”.
S.R.