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Sebbene venga esperito con tutti i crismi e le formalità previsti dagli artt. 213 e 214, il riconoscimento fotografico (come del resto la ricognizione) restituisce un risultato probatorio che il giudice deve saggiare con estrema prudenza e attenzione, dal momento che tutte le prove riconoscitive, per il fatto stesso di essere affidate alla memoria del testimone oculare, non sono garanzia di un risultato che permetta di scongiurare l’esistenza di dubbi.