Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prove/Domande suggestive - Cass., Sez. I, 21 marzo 2014 (ud. 16 maggio 2013), Rossi

cassazione6.jpg

Fonte immagine: tg24.sky.it


La prima Sezione della Cassazione ha ritenuto l'inammissibilità della doglianza difensiva sulle modalità di conduzione dell'esame testimoniale, denunciata in relazione all'inosservanza dell'art. 499, co. 3, c.p.p. ("nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte") cui consegue la inutilizzabilità della prova acquisita ai sensi dell'art. 191 c.p.p.


In particolare, conformandosi al suo consolidato orientamento, ha stabilito che, in tema di assunzione ed utilizzazione delle prove, la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498, co. 1, e 499 c.p.p. non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte, né dà luogo a nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p.