Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Prove/Intercettazioni ambientali - Cass., Sez. II, 5 giugno 2013, (ud. 15 marzo 2013), Monti Condesnitt, con nota di D. N. Cascini

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L’utilizzo di impianti per intercettazioni ambientali esterni alla Procura è legittimo se il decreto del Pubblico ministero ne motiva l’utilizzazione subordinandola all’impossibilità di questi ultimi da attestarsi con certificazione della Segreteria prima che abbiano inizio. Invero, la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra fattispecie concreta e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere all’Autorità giudiziaria esistente la fattispecie concreta.