Reati ambientali/Particolare tenuità del fatto - Trib. Milano, Sez. X, 4 maggio 2015 (ud. 2 aprile 2015), Formentin, con nota di F. Loschi

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La contravvenzione di cui all’art. 256, co. 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce una fattispecie di reato autonoma, eventualmente permanente e di mera condotta, il cui elemento materiale è costituito dalla mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni alla gestione di rifiuti precedentemente conseguite, violazione in ogni caso imputabile proprio al soggetto cui tali autorizzazioni siano state in precedenza rilasciate (reato proprio), sì che anche l’inadempimento da parte di un terzo risulta in ogni caso imputabile al titolare dell’impresa, dovendosi qualificare quest’ultimo come garante delle prescrizioni medesime.