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La Seconda sezione della Suprema Corte ha affermato che non sussiste un rapporto di alternatività formale tra le condotte tipizzate nel primo e nel secondo comma dell’art. 642 c.p., trattandosi di fattispecie di reato differenti e dotate di autonoma rilevanza penale che, quindi, ove ne siano integrati gli estremi fattuali, concorrono fra loro.