Reati contro la persona/Omicidio colposo - Corte d'Appello Aquila, 6 febbraio 2015 (ud. 10 novembre 2014), Barbieri ed altri, con nota di G. Civello

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Le disposizioni normative che disciplinano le competenze e le funzioni degli organi di Protezione Civile non contengono altrettante regole cautelari precettive o prescrittive, ai fini dell’eventuale giudizio di colpa specifica; al contrario, esse individuano regole di diligenza elastiche, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica. In tema di reato omissivo improprio, non può dirsi sussistente una posizione di garanzia in capo a un determinato organismo pubblico collegiale, laddove esso non si costituisca e riunisca regolarmente, in conformità alle disposizioni normative che ne regolano il funzionamento (nel caso di specie, si è escluso che la posizione di garanzia tipica della “Commissione Grandi Rischi” gravasse su alcuni membri della medesima, riunitisi informalmente e senza il rispetto della normativa di settore). Risponde di omicidio colposo il Dirigente della Protezione Civile (nella specie, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) il quale, nel corso di un’intervista televisiva, divulghi un parere scientificamente errato circa la presunta assenza di un rischio sismico imminente, così rassicurando erroneamente la popolazione e inducendo i cittadini, mediante influenza sul loro processo volitivo, a permanere nelle proprie abitazioni, destinate a crollare a seguito del sisma effettivamente verificatosi.