In tema di ostacolo alle funzioni di vigilanza, integra l’ipotesi di cui all’art. 2638, co. 2, c.c. l’aver celato alla conoscenza degli organi di vigilanza l’esistenza del Mandate Agreement, riposto all’interno di una cassaforte e non esibito nel corso delle ispezione degli organi suddetti (In particolare, nel caso in esame il Collegio, ricondotto il fatto contestato all’interno dell’art. 2638, co. 2, c.c., ha ritenuto che la conservazione di tale documento all’interno della cassaforte del Direttore Generale e la sua mancata ostensione nel corso delle ispezioni che si erano susseguite fra il 2010 ed il 2012, abbia determinato una lesione all’esercizio dell’attività di vigilanza, non consentendo di acquisire diretta conoscenza né del contratto sottoscritto né dei suoi contenuti, aventi ad oggetto, in particolare, la realizzazione di un collegamento finanziario e giuridico tra le operazioni di investimento in BTP trentennali e la ristrutturazione del veicolo Alexandria, realizzate da MPS tutte con controparte Nomura).
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