Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Reato continuato - Cass., Sez. V, 13 marzo 2014 (ud. 17 dicembre 2013), Valentino, con osservazioni a prima lettura di D. Falcinelli

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Nel caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, la sanzione va definita secondo il criterio dettato dall'art. 81, co. 2, c.p. Il giudice di merito non deve quindi calcolare la pena applicando a base il cumulo giuridico di cui all'art. 73, co. 2, c.p., ma deve: determinare la pena base per il reato più grave, modulandola fra il minimo e il massimo; apportare poi l'aumento per la continuazione, entro i limiti tracciati dall'art. 78 dello stesso codice; ridurre, infine, di un terzo il risultato conseguito se imposto dall'art. 442, co. 2, c.p.p. nel caso di scelta del rito abbreviato