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L’attività attraverso la quale una federazione sportiva si procura i mezzi finanziari ricevendo i contributi dei propri soci e gestisce tali mezzi, è estranea all’esercizio dell’attività sportiva, conseguentemente integra il reato di appropriazione indebita aggravata a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. il fatto dell’amministratore di una Federazione sportiva che si appropri del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all’esercizio della pratica sportiva. A contrariis, integra il delitto di peculato la condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell’esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I.: in relazione a tale specifica attività sono infatti riconosciute alla Federazione connotazioni evidentemente pubblicistiche.