Il comma 2 dell'art. 410-bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, co. 5 cod. proc. pen. che sanziona in tal modo l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio e quindi la sola violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.
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