Se il G.I.P. dichiara nell’impugnato decreto l’inammissibilità dell’opposizione sulla base della ritenuta non pertinenza delle indicate investigazioni rispetto al thema decidendum, il decreto è nullo ex art. 410-bis co. 1 ultima parte c.p.p., per aver dichiarato tale inammissibilità al di fuori dei casi di inosservanza dell’art. 410 co.1 c.p.p., inosservanza ravvisabile solo in caso di mancata indicazione delle predette investigazioni e relativi elementi di prova, o in caso di indicazione così generica, apparente o manifestamente e macroscopicamente inconferente da doversi considerare tamquam non esset.
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