La Corte ha affermato che: "il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto dì reformatio in peius. Tuttavia, si è precisato che deve ritenersi consentito in tali casi che il giudice possa nuovamente formulare il calcolo della incidenza delle attenuanti generiche, utilizzando anche un parametro con effetti matematici non identici, purché la pena finale risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione del reato concorrete. Ciò in quanto è nel potere valutativo del giudice stabilire la concreta incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto".
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