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Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione sufficientemente adeguata, ha valorizzato, per giustificare la perdurante, elevata pericolosità sociale del detenuto e l'attualità dei suoi collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, gli elementi ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità idonei a giustificare la proroga del regime penitenziario differenziato:
- il curriculum criminale e, in particolare, la sentenza di condanna per associazione per delinquere finalizzata al narco-traffico;
- il ruolo direttivo a lungo rivestito dal ricorrente all'interno della famiglia mafiosa dell'Arenella;
- la persistente attività ed efficienza della consorteria mafiosa di riferimento, documentata dalle attività investigative, gli arresti e le ordinanze cautelari menzionati nella superiore esposizione in fatto.