Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rescissione giudicato - Cass., Sez. un., 3 settembre 2014 (c.c. 17 luglio 2014), Burba

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Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ed hanno enunciato i seguenti principi di diritto: la richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter c.p.p., che per la sua natura di mezzo di impugnazione deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con  allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale, di cui all'art. 611 c.p.p., si applica solo ai procedimenti ai quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificata dalla l. 28 aprile 2014, n. 67.


Mentre ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla legge n. 67 del 2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, co. 2, c.p.p. nel testo previgente.