Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile una dichiarazione formulata dal difensore della parte civile in ordine alla “rinuncia” alla chiamata del responsabile civile, per il quale era già intervenuta la vocatio in ius e l’assunzione, quindi, di parte nel processo.
Rilevato il mancato rispetto del termine a comparire del responsabile civile sul piano esclusivo dell’art. 178, lett. c), c.p.p., il Collegio ha specificato che la rinuncia alla citazione già autorizzata (e nel caso di specie anche eseguita) è facoltà non prevista dal codice di rito.
L’ordinanza riconosce, invece, la ricorrenza dell’art. 86, co 1, c.p.p., il quale, in ordine all’istituto della esclusione del responsabile civile, dichiara improponibile l’iniziativa della parte civile che ne abbia chiesto la citazione, escludendone la legittimazione.