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Secondo l’informazione provvisoria resa dall’Ufficio del Massimario, le Sezioni unite penali hanno risolto in termini negativi la questione “se il curatore fallimentare sia legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001”, specificando altresì che “la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la loro buona fede debba essere compiuta dal giudice penale”. La decisione si innesta sul solco già tracciato dalla decisione (di tenore apparentemente opposto, pur essendo, in tale circostanza, il collegio presieduto dal dott. Marasca, relatore della decisione delle sezioni riunite) n. 48804/13 del 9 ottobre 2013, resa dalla V Sezione analizzata in questa Rivista.
In tale occasione si era sottolineato in sede di commento come, non avendo la decisione stabilito con precisione i criteri da seguire da parte del Giudice di merito nella scelta relativa alla “prevalenza” tra la “posizione” dei terzi e le (contrapposte) “esigenze cautelari sottese alla confisca”, era molto probabile un successivo intervento giurisprudenziale che sembrerebbe, per l’appunto, essere costituito dalla pronunzia delle Sez. un in oggetto.
A. Dello Russo