Fonte immagine: www.abbruzzolive.it
La Sezione sesta ha pronunciato il seguente principio di diritto: nonostante sussistano talune delle condizioni previste dall’art. 630 c.p.p., la revisione deve ritenersi esclusa, allorché ci si muova nella prospettiva di ottenere, non il pieno proscioglimento, ma soltanto una pena più mite ovvero l’inquadramento del fatto in una fattispecie meno grave.