Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve essere limitata ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu oculi, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
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