Riconoscimento sentenze penali e doppia incriminabilità - Corte giust. UE, Sez. V, 11 gennaio 2017, Grundza

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MAE

I giudici di Lussemburgo, con sentenza dell'11 gennaio 2017, hanno statuito che

«L’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall’autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest’ultimo.