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Le Sezioni unite hanno riaffermato il principio secondo cui: è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p., per la proposizione dell'impugnazione.