La Corte di cassazione ha stabilito che:i n tema di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., nel giudizio di cassazione non ricorrono le situazioni di incompatibilità se non nel caso in cui il giudice della Corte di cassazione abbia ricoperto ruolo di giudice o di P.M. nelle fasi di merito relative alla stessa regiudicanda, in quanto la situazione pregiudicante va intesa come valutazione in merito all'accusa e come sede pregiudicata quella giurisdizionale volta a decidere sul merito dell'accusa o di una misura de libertate, mentre il giudizio di legittimità è destinato al controllo di legalità e non a valutazioni di merito
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