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Integra il delitto di cui all’art. 600 c.p. colui che procede alla vendita ad altri di un essere umano, atteso che, in tal modo, egli esercita sullo stesso un potere corrispondente al diritto di proprietà. Inoltre, lo stato di soggezione continuativo, necessario per la sussistenza della fattispecie, deve essere rapportato all’intensità del vulnus arrecato all’altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.
Ne discende, che è proprio in tali termini di rigida e protratta rivendicazione di un dominio sulla persona che va colta la continuità della soggezione, al di là di astratte predeterminazioni di durata del vincolo.