Barlumi di buon senso: con riguardo all'istanza di riesame depositata via PEC, la violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi PEC assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non può costituire causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24 c. 6-sexies d.l. 137/2020 esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale dei servizi informatici (DGSIA) .
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni