In tema di rifiuto di atti d’ufficio, non integra il delitto di cui all’art. 328, comma 1, c.p. il mancato compimento, da parte del pubblico ministero nel corso del dibattimento, di attività integrativa di indagine ai sensi dell’art. 430 c.p.p., trattandosi di attività rimessa alla sua discrezionale valutazione e non imposta come obbligatoria dall’art. 358 c.p.p. L’obbligo di deposito previsto dall’art. 430, comma 2, c.p.p. sorge esclusivamente in conseguenza della previa decisione del pubblico ministero di compiere l’attività integrativa e riguarda la relativa documentazione. Qualora gli atti provengano da un diverso procedimento e siano trasmessi da altro pubblico ministero, essi non entrano automaticamente nel procedimento ricevente, occorrendo un autonomo atto di recepimento e acquisizione da parte del pubblico ministero titolare, il quale conserva un potere di valutazione e selezione in ordine alla loro pertinenza e utilità rispetto all’imputazione. Ne consegue che il mancato compimento di tale attività discrezionale non costituisce il rifiuto di un atto dovuto e indifferibile penalmente rilevante ai sensi dell’art. 328, comma 1, c.p.
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