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Il principio sancito dalla Corte e.d.u. nella sentenza Dan c. Moldavia, secondo cui il giudice di appello per procedere ad un diverso apprezzamento della prova dichiarativa già raccolta in primo grado è tenuto ad assumerla nuovamente dinnanzi a sé, deve trovare applicazione anche in casi in cui il diverso giudizio di attendibilità abbia portato ad un giudizio di assoluzione in secondo grado.