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La mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo co., c.p.p.; ne consegue che il motivo non potrà essere validamente invocato qualora il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
In tema di valutazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio probatorio di natura indiretta non si esaurisce nella mera sommatoria degli indizi, ma trova fondamento nell'operazione propedeutica che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro, intrinseca, valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere.