Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. I, 7 gennaio 2019 (ud. 12 novembre 2018), R. ed altri

Corte di cassazione

In materia di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, la richiesta di assunzione di una prova preesistente ma non acquisita ex art. 603, co. 1, c.p.p. deve essere avanzata dalla parte, a pena di inammissibilità, nell’atto di appello o nei motivi nuovi; il giudice non può disporre d’ufficio l’assunzione di tale prova ove si tratti di elemento non decisivo ai fini della decisione, oltre che pregiudizievole per il dichiarante.