In materia di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, la richiesta di assunzione di una prova preesistente ma non acquisita ex art. 603, co. 1, c.p.p. deve essere avanzata dalla parte, a pena di inammissibilità, nell’atto di appello o nei motivi nuovi; il giudice non può disporre d’ufficio l’assunzione di tale prova ove si tratti di elemento non decisivo ai fini della decisione, oltre che pregiudizievole per il dichiarante.
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