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In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo di rinnovare l'istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti, qualora detto giudice valuti diversamente la loro attendibilità, rispetto a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado (obbligo sancito da ll'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia). Nella citata pronuncia della Corte EDU, infatti, i giudici di Strasburgo hanno imposto al giudice di appello, che riesamini un'assoluzione impugnata dal p.m., di assumere nuovamente le prove dichiarative necessarie (5 luglio 2011, Dan c. Moldavia).