



La terza Sezione della Corte di Strasburgo ha di nuovo affrontato il tema dell’ overturning senza audizione diretta dei testi. Nel caso trattato, il ricorrente era stato assolto sia in primo che in secondo grado dall’accusa “penale” venendo condannato solo per una violazione “amministrativa”.La Corte rumena di ultima istanza “ribaltava” il giudizio e condannava l’imputato, ritenendo invece che avesse commesso un illecito “penale”. La Corte evidenziava come per giungere alla riqualificazione del fatto i giudici rumeni avessero effettuato una completa rivalutazione del compendio probatorio non solo in diritto, ma anche in fatto. In particolare si rimarcava che “la procédure devant la juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond et la Haute Cour pouvait décider, soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé en premier ressort, soit de le déclarer coupable, après s’être livrée à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve ». Secondo la Corte di Straburgo dunque la alta Corte rumena non si era limitata al « controllo del diritto » ma aveva anche effettuato una nuova valutazione del fatto, attraverso la (ri) valutazione della attendibilità dei testimoni, seppure su base esclusivamente « cartolare ». A tale ampiezza di poteri consegue la necessità del rispetto dei parametri convenzionali. Viene invocato dunque il rispetto dell’oralità nella acquisizione della prova dichiarativa determinante per la condanna e si ribadisce l’iniquità della procedura che conduce alla condanna sulla base della rivalutazione «cartolare » della testimonianza decisiva. A margine, si osserva come emerge (ancora una volta) l’approccio sostanzialista della Corte di Strasburgo che scorge anche dietro una “apparente” attività riqualificazione giuridica, una operazione valutativa complessa che dipende dalla analisi degli elementi di prova testimoniale e che, dunque, deve rispettare i parametri convenzionali (secondo la Corte l’analisi dei giudici di ultima istanza rumeni “n’est pas limitée, comme le soutient le Gouvernement, à une seule question de droit, plus précisément celle de la qualification juridique des faits. La Cour note que la Haute Cour s’est livrée à une nouvelle interprétation des faits en jugeant que le requérant avait introduit le fusil en Roumanie à une date bien antérieure à celle retenue par les juridictions inférieures et qu’il était ainsi coupable d’une infraction».
S.R.