La Corte di cassazione ha stabilito che:
1) in sede di rinnovazione in appello la prova è "decisiva" laddove ha anche "soltanto contribuito a determinare l'esito liberatorio"; insomma si mantiene la terminologia ma ne viene allargato il significato, direi opportunamente;
2) anche il giudizio di rinvio deve allinearsi ai principi di Dan c. Moldavia, con necessaria rinnovazione dell'istruttoria dei testi occorrenti anche se già escussi nel giudizio di appello ed estendendo l'istruttoria anche "a prove diverse da quelle indicate dalla sentenza rescindente" qualora sussistenti i presupposti europei.
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