Pubblicato il 17 marzo 2023
Questione pregiudiziale:
Un tribunale amministrativo specializzato bulgaro ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 7, nonché degli articoli 29 e 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la JP EOOD, una società commerciale di diritto bulgaro, e la Direzione territoriale delle Dogane di Burgas (Bulgaria) in merito alla decisione adottata da quest’ultima che dispone il sequestro, a favore dello Stato bulgaro, di un veicolo da trasporto, appartenente alla JP, servito per il contrabbando di merci.
Con le prime due questioni il giudice del rinvio in sostanza chiede se l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione vada interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non prevede che una persona i cui beni sono stati sequestrati in base ad una decisione sanzionatoria amministrativa, ma che non è ivi considerata autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta, possa impugnare detta decisione.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato e, in caso affermativo, se esso osta a una normativa nazionale che prevede che un terzo il cui bene può essere sequestrato nell’ambito di un procedimento amministrativo a carattere penale non disponga di un mezzo di ricorso avverso tale decisione.
Giudizio della Corte:
Quanto alle prime due questioni pregiudiziali, l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta.
Quanto alla terza questione pregiudiziale, l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della decisione e della richiesta di autorizzazione, che deve essere resa accessibile, posteriormente all’autorizzazione concessa, alla persona contro cui è stato autorizzato l’utilizzo delle tecniche investigative speciali.
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