Questioni pregiudiziali:
Il Tribunale specializzato per i procedimenti penali bulgaro ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto di libera circolazione e di soggiorno, dei principi di equivalenza, della fiducia reciproca e del primato del diritto dell’Unione nonché della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IR per reati connessi al traffico di sigarette.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 6 e 47 della Carta, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584, ha l’obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso contro tale decisione, sebbene la stessa persona si trovi nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non sia stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che, al fine di garantire la conformità con la decisione quadro 2002/584, esso impone all’autorità giudiziaria emittente, da un lato, di non trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, sebbene il suo diritto nazionale la obblighi a effettuare una tale trasmissione, e, dall’altro, qualora, nonostante tale assenza di informazioni, tale persona proponga un ricorso avverso la decisione nazionale relativa al suo arresto, di esaminare tale ricorso solo dopo la consegna di detta persona.
Giudizio della Corte:
- Gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo.
- Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.
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