Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 2, paragrafo 4 – Condizione della doppia incriminazione dell’atto – Articolo 4, paragrafo 1 – Controllo dell’autorità giudiziaria di esecuzione – Fatti che costituiscono in parte un reato ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione – Principio di proporzionalità dei reati e delle sanzioni (Corte di giustizia UE – Terza Sezione – sentenza 14 luglio 2022, C-168/21, KL)

Questioni pregiudiziali:

La Corte di cassazione francese ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nonché dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Francia, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie italiane nei confronti di KL ai fini dell’esecuzione di una pena di dodici anni e sei mesi di reclusione per fatti qualificati come rapina in concorso, devastazione e saccheggio, porto abusivo di armi ed esplosione di ordigni commessi a Genova nel 2001.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (1) debbano essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando tali fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, qualora tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro dell’esecuzione.

(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

Giudizio della Corte:

- l’articolo 2, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che ricorre la condizione della doppia incriminazione dell’atto, prevista dalle presenti disposizioni, nell’ipotesi in cui sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta per atti che costituiscono, nello Stato membro di emissione, un illecito concernente necessariamente atti che ledono un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, qualora tali atti siano anche oggetto di un reato ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione per il quale la violazione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

- L’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena detentiva, qualora tale pena sia stata inflitta, nello Stato membro di emissione, per la commissione, dalla persona ricercata, di un unico reato costituito da più atti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.