Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Rispetto della vita privata e familiare – Superiore interesse del minore (Corte di giustizia UE – Grande Sezione – sentenza 21 dicembre 2023, C‑261/22, GN e Procura Generale Bologna).

Pubblicato il 2 gennaio 2024

Questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi.

2) Se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] siano compatibili con gli articoli 7 e 24, paragrafo 3, della [Carta], anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di articolo 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child».

Giudizio della Corte:

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che:

esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.