Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie (Corte di giustizia U.E. - Settima Sezione – sentenza 7 aprile 2022, D.B., C 150/21)


Questioni pregiudiziali
Il Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria, ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale circa l’interpretazione dell’art. 1, lett. a), punto ii), della Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se l’articolo 1, lettera a), punto ii), della Decisione quadro 2005/214 debba essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato, ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la persona interessata ha avuto «la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro della decisione, e qualora la sanzione pecuniaria inflitta sia di importo superiore o pari a EUR 225, l’esame del ricorso da parte di un’autorità giudiziaria sia subordinato al versamento da parte di detta persona interessata di una cauzione equivalente a tale importo.
Decisione della Corte:
La Corte ha dichiarato che l’art. 1, lett. a), punto ii), della Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.