Pubblicato il 9 novembre 2023
Questione pregiudiziale:
Un tribunale regionale tedesco ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento e di esecuzione, in Germania, di una sentenza di condanna ad una pena detentiva di sei mesi pronunciata contro M.D. da un giudice polacco.
Con le sue questioni prima, seconda e terza, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro di esecuzione può di sua iniziativa rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, qualora esso disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda il diritto ad un processo equo e, più in generale, il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto dello Stato di diritto. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede a quale data esso debba collocarsi per valutare l’esistenza di simili carenze sistemiche o generalizzate e se esso debba assicurarsi anche che queste ultime abbiano avuto un’incidenza concreta sulla situazione della persona condannata.
Giudizio della Corte:
L’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 devono essere interpretati nel senso che:
l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l’esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un’incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l’esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l’esecuzione.
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