Pubblicato il 4 aprile 2023
Questione pregiudiziale:
Una Tribunale penale specializzato bulgaro ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 267 TFUE nonché dell’art. 47, secondo comma, e dell’art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS e HYA per il reato di associazione a delinquere.
Con una sola questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’art. 267 TFUE, letto alla luce dell’art. 47, 2° comma, e dell’art. 48, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una richiesta di pronuncia pregiudiziale ricevibile.
Giudizio della Corte:
L’art. 267 TFUE, letto alla luce dell’art. 47, secondo comma, e dell’art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una richiesta di pronuncia pregiudiziale ricevibile.
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