Pubblicato il 30 marzo 2023
Questione pregiudiziale:
Una corte d’appello irlandese ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 47 e dell’art. 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 4a(1) della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di due mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie ungheresi a carico di LU e dalle autorità giudiziarie polacche a carico di PH, ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà negli Stati membri emittenti.
Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’art. 4a(1) della Decisione Quadro 2002/584, letto alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo, ai fini dell’esecuzione di tale pena, la decisione, adottata in absentia, che revoca una tale sospensione o la seconda condanna penale, anch’essa adottata in absentia, costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.
Con le questioni seconda e terza, esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se la Decisione Quadro 2002/584, letta alla luce degli artt. 47 e 48 della Carta, debba essere interpretata nel senso che autorizza od obbliga l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata o a subordinare la sua consegna alla garanzia che tale persona potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello, qualora risulti che il procedimento in absentia che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo o a una seconda condanna penale di detta persona, determinante per l’emissione del mandato, abbia violato l’art. 47 o l’art. 48, paragrafo 2, della Carta. Si chiede altresì se sia necessario che una violazione del genere incida sul contenuto essenziale dei diritti garantiti da tali articoli.
Giudizio della Corte:
Quanto alla prima questione pregiudiziale, l’art. 4a(1) della Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, la condanna penale, pronunciata in absentia, costituisce una «decisione» nel senso di cui a tale disposizione. Il che non vale per la decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena.
Quanto alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, l’art. 4a(1) della Decisione Quadro 2002/58, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299 deve essere interpretato nel senso che autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di consegnare allo Stato membro emittente la persona ricercata, qualora risulti che il procedimento che ha condotto a una seconda condanna penale di tale persona, determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo, si è svolto in absentia, a meno che il mandato d’arresto europeo contenga, per quanto riguarda tale procedimento, una delle indicazioni previste da tale disposizione ai sottoparagrafi dalle lettere da a) a d).
Sempre rispetto alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, la Decisione Quadro 2002/584, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299, letta alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente sulla base del motivo che il procedimento che ha portato alla revoca della sospensione della pena privativa della libertà per la cui esecuzione è stato emesso il mandato d’arresto europeo si è svolto in absentia, o subordini la consegna di tale persona alla garanzia che essa potrà beneficiare, in tale Stato membro, di un nuovo processo o di un ricorso in appello che consenta di riesaminare una simile decisione di revoca o la seconda condanna penale inflittale in absentia e che risulta determinante per l’emissione di tale mandato.
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