Pubblicato il 19 luglio 2023
Questioni pregiudiziali:
1) Se l’articolo 27 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato membro di esecuzione e lo Stato membro emittente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l’assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati.
2) Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all’interessato di fondarsi, nell’ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della [Corte] pronunciata successivamente all’ordinanza di consegna».
Giudizio della Corte:
L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,
dev’essere interpretato nel senso che:
la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.
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