Pubblicato il 31 gennaio 2023
Questioni pregiudiziali:
Un tribunale penale specializzato bulgaro ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), dell’articolo 6, lettera a), e degli articoli 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89), nonché degli articoli 3, 8, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di V.S., la quale, in seguito alla sua messa in stato di accusa formale, ha rifiutato la raccolta, da parte della polizia, dei suoi dati biometrici e genetici ai fini della loro registrazione.
Con la questione prima e seconda, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, letto alla luce degli articoli 3, 8 e 52 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la raccolta di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, è autorizzata dal diritto di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 10, lettera a), della direttiva 2016/680, qualora, da un lato, le disposizioni nazionali che costituiscono la base giuridica di tale autorizzazione facciano riferimento all’articolo 9 del RGDP, pur riproducendo il contenuto del citato articolo 10 della direttiva 2016/680, e, dall’altro, tali disposizioni nazionali sembrino stabilire requisiti contraddittori per quanto riguarda l’ammissibilità di una simile raccolta.
Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che – in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta, ai fini della loro registrazione, dei dati biometrici e genetici che la riguardano – il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare l’esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato.
Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica, ai fini della loro registrazione, di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di determinare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti raccogliendo solo una parte dei dati di cui trattasi.
Giudizio della Corte:
- L’articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il trattamento di dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia per le loro attività di ricerca, a fini di lotta contro la criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, è autorizzato dal diritto dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 10, lettera a), di tale direttiva, se il diritto di tale Stato membro contiene una base giuridica sufficientemente chiara e precisa per autorizzare detto trattamento. La circostanza che l’atto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e non alla direttiva 2016/680, non è di per sé idonea a rimettere in discussione l’esistenza di una simile autorizzazione, purché dall’interpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto nazionale risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e genetici in questione rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, e non di tale regolamento.
- L’articolo 6, lettera a), della direttiva 2016/680 nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che, in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio di cooperare spontaneamente alla raccolta dei dati biometrici e genetici che la riguardano, ai fini della loro registrazione, il giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta, senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato di cui è formalmente accusato, purché il diritto nazionale garantisca successivamente il controllo giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in stato di accusa formale, da cui risulta l’autorizzazione a procedere a detta raccolta.
- L’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dall’altro, che tali obiettivi non possono essere raggiunti mediante misure che costituiscono un’ingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona interessata.
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