Pubblicato il 6 ottobre 2023
Questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 68, paragrafo 1, del [NK], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del [NK], che prevede che il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione della pena inflitta da un giudice di un altro Stato membro con una precedente decisione di condanna può, a tal fine, modificare le modalità di esecuzione di tale pena disponendone l’effettiva esecuzione».
Giudizio della Corte:
L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
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