Pubblicato il 7 marzo 2023
Questione pregiudiziale:
Un tribunale penale specializzato bulgaro ha proposto un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS per partecipazione a un’organizzazione criminale.
Con un’unica questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, e con il considerando 11 della stessa, una prassi seguita dai giudici nazionali nei procedimenti penali in forza della quale il giudice autorizza l’intercettazione, la registrazione e la memorizzazione di conversazioni telefoniche dei sospettati servendosi di un testo standard generico precedentemente predisposto in cui, senza alcun riferimento al caso specifico, viene semplicemente affermato il rispetto delle disposizioni di legge.
In caso di risposta negativa: se integri una violazione del diritto dell’Unione l’interpretazione della legge nazionale nel senso che le informazioni ottenute a seguito di una siffatta autorizzazione vengono utilizzate quale prova del reato contestato.
Giudizio della Corte:
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le decisioni giudiziarie che autorizzano l’utilizzo di tecniche investigative speciali in seguito a una richiesta motivata e circostanziata delle autorità penali sono redatte mediante un testo prestabilito e privo di motivazione specifica, ma che si limita a indicare, oltre alla durata di validità dell’autorizzazione, che i requisiti previsti dalla normativa e menzionati da tali decisioni sono stati rispettati, a condizione che le ragioni precise per le quali il giudice competente ha ritenuto che i requisiti di legge fossero rispettati alla luce degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il caso oggetto di esame possano essere inferiti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della decisione e della richiesta di autorizzazione, che deve essere resa accessibile, posteriormente all’autorizzazione concessa, alla persona contro cui è stato autorizzato l’utilizzo delle tecniche investigative speciali.
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