Questioni pregiudiziali:
La Corte di cassazione francese ha proposto il rinvio pregiudiziale nell’ambito di un procedimento penale a carico di BV relativo a reati in materia tributaria, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). La questione concerne l’art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, determina le operazioni soggette all’IVA e l’ 273, paragrafo 1, della direttiva medesima, secondo cui «Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera». Interessato dal rinvio pregiudiziale anche gli artt. 1729 e 1741 del codice generale delle imposte francese, l’art. 228 del codice di procedura tributaria.
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto fondamentale garantito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta
– a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di IVA, previsto da una normativa nazionale nei casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in modo restrittivo, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, e/o
– a una normativa nazionale che non garantisce, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, con norme chiare e precise, eventualmente come interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
Giudizio della Corte:
Il diritto fondamentale garantito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso
– non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale, ma
– osta a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.
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