La Corte suprema della Finlandia ha proposto un rinvio pregiudiziale concernente l’interpretazione della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Questioni pregiudiziali:
1. Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI 1 , in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, esiga che, ove un detenuto non sia consegnato nei termini, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro decida una nuova data di consegna e verifichi l’esistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni previste per la custodia, o se sia compatibile con la decisione quadro anche una procedura nell’ambito della quale il giudice esamini questi elementi solo su richiesta delle parti. Ove si ritenga che la proroga del termine richieda l’intervento dell’autorità giudiziaria, se la mancanza di un tale intervento implichi necessariamente la scadenza dei termini previsti nella decisione quadro, nel qual caso il detenuto deve essere rilasciato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro.
2. Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore comprende anche ostacoli giuridici alla consegna fondati sulla legislazione nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, quali un divieto di esecuzione pronunciato per la durata del procedimento giudiziario o il diritto del richiedente asilo di restare nello Stato dell’esecuzione sino all’adozione di una decisione sulla sua domanda di asilo.>>
Giudizio della Corte:
A giudizio della Corte U.E., la nozione di «forza maggiore» presuppone l’esistenza di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non sarebbero state evitabili malgrado tutta la diligenza posta in opera. A tale riguardo, le azioni legali proposte dalla persona oggetto di un MAE, nel quadro di procedure previste dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di contestare la sua consegna o aventi l’effetto di ritardarla, non possono essere considerate una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, ostacoli giuridici alla consegna derivanti da questo tipo di azioni legali non possono costituire un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Quando la decisione definitiva di consegnare tale persona è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini di consegna previsti dall’articolo 23 di questa stessa decisione quadro non possono considerarsi sospesi a causa di siffatte procedure pendenti, avviate nello Stato membro dell’esecuzione, e le autorità di questo Stato membro restano obbligate a consegnare la persona in questione alle autorità dello Stato membro di emissione entro detti termini.
In secondo luogo, la Corte ricorda che i servizi di polizia di uno Stato membro non rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria» prevista dall’articolo 6 della decisione quadro 2002/584. Pertanto, l’intervento di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione richiesto dall’articolo 23, paragrafo 3, di questa stessa decisione quadro, al fine di valutare l’esistenza di un caso di forza maggiore e stabilire un’eventuale nuova data di consegna, non può essere affidato a un servizio di polizia. Infatti, a prescindere dall’esistenza materiale di un caso di forza maggiore, l’intervento di un siffatto servizio per questi due tipi di decisione non soddisfa i requisiti formali previsti da tale disposizione. Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini previsti per la consegna dall’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro non possono essere prorogati a motivo di un caso di forza maggiore. In una situazione del genere, questi termini devono considerarsi scaduti, il che implica il rilascio dell’interessato. Nessuna eccezione è prevista per quest’ultimo obbligo dello Stato membro dell’esecuzione in un’ipotesi di questo tipo. Tuttavia, la mera scadenza dei termini di consegna stabiliti dall’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non può avere l’effetto di consentire allo Stato membro dell’esecuzione di sottrarsi all’obbligo ad esso incombente di proseguire la procedura di esecuzione di un MAE e di consegnare il ricercato; le autorità interessate devono concordare una nuova data di consegna. Pertanto, in caso di rilascio dell’interessato, l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione è tenuta ad adottare qualunque misura necessaria per evitare la fuga di tale persona, fatta eccezione per misure privative della libertà.
In particolare, l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 stabilisce i termini per la consegna dei ricercati in esecuzione di un MAE una volta che sia stata adottata, dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la decisione definitiva di consegnare dette persone. Qualora la consegna sia impedita a motivo di un caso di forza maggiore, detto termine può essere prorogato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3. Se il ricercato non è consegnato entro i termini previsti dalla decisione quadro, egli dev’essere rilasciato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5.
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