Rinvio pregiudiziale - Corte Giust. UE, Gr. Sez., 6 ottobre 2021, C-561/19

Corte Giust

La Grande Sezione, intervenendo in materia di pregiudiziale interpretativa ha stabilito che "L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività".
In tal modo la Corte di Giustizia ribadisce la c.d. dottrina dell'atto chiaro e svolge alcune importanti precisazioni sulla concezione forte dell'obbligo di rinvio per il giudice di ultima istanza, non intaccando la sostanza della propria precedente giurisprudenza a proposito della portata dell'obbligo. Si afferma, in particolare, che deve essere sorretta da congrua motivazione la scelta di non investire la Corte per l'evidenza del significato da attribuire alla norma europea, tenendo conto della conclusione che ragionevolmente raggiungerebbero gli altri giudicanti degli Stati membri sottoposti alla medesima obbligazione: in questa direzione, dunque, il mero rischio che vi possano divergenze nell'ambito comunitario, a proposito del senso da attribuire a una regola del diritto dell'Ue, fa venir meno il convincimento di "evidenza", con riemersione dell'obbligo di interpellare la Corte del Lussemburgo.
Dal provvedimento risulta, dunque, in sostanza confermato il rigore ermeneutico con cui la Grande Sezione guarda alle eccezioni all'obbligo di rinvio pregiudiziale, quale riflesso diretto del primato del diritto dell'Unione.