Sequestro conservativo/Proporzionalità - Corte EDU, Sez. III, 7 aprile 2020, OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russia

Corte edu

La Corte di Strasburgo, nel rammentare che l’art. 1 prot. 1 Cedu consente l’emissione di sequestri nell’ambito di procedimenti penali, evidenzia nel contempo come tali misure debbano essere previste dalla legge nazionale, nonché perseguire obiettivi legittimi e proporzionati (§ 60). In particolare, sotto il profilo della legalità e legittimità dell’ingerenza, la Corte ritiene che la sola apertura di una procedura fallimentare a carico della società, terza al procedimento penale, che subisce il sequestro di beni non è di per sé sufficiente a rendere la misura cautelare priva di base legale ai sensi dell’art. 1 prot. 1 Cedu (§ 63). Sul versante della proporzionalità, per contro, la Corte evidenzia che la durata del sequestro non rappresenta il criterio unico e assoluto per valutare l’ingerenza nel diritto di proprietà. Altri fattori devono necessariamente venire in gioco: richiamando i propri precedenti in materia, sono menzionati, a titolo esemplificativo, le esigenze investigative, gli effetti della misura nella sfera giuridica dell’interessato, i mezzi impiegati dalle autorità statuali nell’esercizio della potestà repressiva, l’operatività di garanzie procedurali, anche sul piano delle impugnazioni (§ 69). La previsione interna di controlli periodici e in contraddittorio sul prolungamento del sequestro «sembra» in astratto conforme all’esigenza convenzionale di garantire «un ricorso e una protezione giudiziaria effettiva» ai proprietari terzi rispetto al procedimento penale, i cui beni siano stati colpiti da una misura, nella sostanza, già ablatoria (§ 72). Ciononostante, la Corte rimarca come ogni rinnovazione della cautela reale sia di fatto automatica rispetto a ogni proroga delle indagini, senza che i provvedimenti giudiziari neppure adducano nuovi e specifici motivi che giustifichino il mantenimento del sequestro (§ 73). La valutazione circa la proporzionalità della misura implica, infine, che l’autorità giudiziaria debba tenere conto di ulteriori elementi, quali la buona fede – nel caso di specie, incontestata – della società terza ricorrente.