Sequestro e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea - Corte Giust. UE, Sez. VII, 12maggio 2022, RR e JG (causa C‑505/20)

La Corte ha dichiarato che: - L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al sequestro e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. - L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.


• «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sequestro e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Sequestro – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Sequestro e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale»


Nella sentenza RR e JG (causa C‑505/20), i ricorrenti, RR e JG, sono due cittadini bulgari che hanno subito sequestro di beni strumentali al reato quali terzi in buona fede. Infatti, a seguito di un controllo della polizia il 15 gennaio 2019, era stata rinvenuta la presenza di sostanze stupefacenti nel veicolo di proprietà della RR dove la stessa si trovava assieme al proprio coniuge. Avendo il p.m. ritenuto, all’esito delle indagini, che la RR non fosse a conoscenza della presenza di tali sostanze, ha archiviato l’azione penale contro di essa. Era stato dunque sottoposto a sequestro il veicolo in proprietà della RR.
Parimenti, erano stati sottoposti a sequestro due telefoni cellulari ed una somma di denaro del JG a seguito di una perquisizione effettuata il 7 agosto 2019 presso il suo domicilio nell’ambito di un’indagine contro una banda organizzata per traffico di stupefacenti. Tuttavia, non era stata formulata alcuna imputazione a carico del JG, avendo il pubblico ministero ritenuto che non fosse coinvolto nel reato.
Successivamente, RR e JG adivano il Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), chiedendo la restituzione dei rispettivi beni.
Tale giudice, ritenuto che la normativa nazionale fosse in contrasto con la direttiva europea 2014/42 atteso che consentiva la restituzione dei beni sequestrati solo durante la fase delle indagini e non anche in quella del giudizio, sospendeva il procedimento e richiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 8 della direttiva 2014/42 osti a una legge nazionale secondo cui, a seguito del congelamento di beni sequestrati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, la persona interessata non sia legittimata a chiedere al giudice, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni medesimi.
2) Se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 e con l’articolo 17 della Carta una normativa nazionale che escluda la confisca di un “bene strumentale” con riguardo ad un bene che, sebbene di proprietà di un terzo non coinvolto nel reato, sia stato concesso, dal terzo stesso, stabilmente in uso all’imputato con modalità tali che, nei rapporti interni, proprio quest’ultimo eserciti i diritti derivanti dalla proprietà».
Preliminarmente, la Corte ha osservato che, nei procedimenti in esame, i beni erano stati sequestrati in vista di un’eventuale confisca ai sensi dell’art. 7 direttiva 2014/42. Infatti, in entrambi i casi, i sequestri erano avvenuti all’avvio della fase investigativa ed il p.m., sollo all’esito delle indagini, aveva ritenuto che i due soggetti fossero terzi in buona fede, non potendo così disporre a loro carico la confisca dei beni sequestrati, secondo la legge bulgara.
Con riguardo alla questione relativa al fatto che la legge bulgara non consentisse la restituzione dei beni sequestrati durante la fase del giudizio, la Corte ha osservato che l’art. 8 di detta direttiva, intitolato «Garanzie», impone agli Stati membri, al paragrafo 1, di prevedere che le persone colpite dai provvedimenti previsti in detta direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i loro diritti. Pertanto, tale norma ribadisce in tale ambito i diritti fondamentali contemplati all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 75).
A tal proposito, tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi ed un giudice imparziale sono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di congelamento (v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti, al Considerando 33 della direttiva 2014/42 viene chiarito che i provvedimenti di congelamento di beni legati ad un reato hanno conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale e che però sostengono di essere i proprietari dei beni in questione (su cui, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 77).
Inoltre, in base al Considerando 31 della direttiva 2014/42, tenuto conto della limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, tali misure provvisorie non dovrebbero essere mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente confisca e ne può discendere l’obbligo per l’autorità giudiziaria interessata di verificare che lo scopo della decisione di congelamento sia sempre attuale.
Pertanto, il terzo in buona fede proprietario di un bene congelato deve poter, anche nel corso del procedimento giudiziario, far esaminare dal giudice competente se le condizioni poste per il congelamento di tale bene restino soddisfatte. Di conseguenza, una normativa nazionale che non preveda una siffatta possibilità è contraria all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
Con riguardo alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha chiarito che, dal quadro normativo europeo sull’argomento, risulta che, poiché la confisca di beni di terzi è prevista soltanto nelle situazioni contemplate all’art. 6 della direttiva 2014/42, la confisca dei beni di cui all’art. 4, paragrafo 1, di tale direttiva può riguardare unicamente i beni degli indagati e degli imputati.
Pertanto, la circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, che il bene sia stato utilizzato stabilmente dall’imputato non può consentire la confisca di detto bene, qualora quest’ultimo appartenga a un terzo in buona fede, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.